L’esecuzione della notificazione prevista negli articoli 1, 2 e 3 non potrà esser ricusata se non quando lo Stato, sul cui territorio la notificazione dovrebbe essere eseguita, la ritiene tale da portar pregiudizio alla sua sovranità o alla sua sicurezza.
Die in den Artikeln 1, 2 und 3 vorgesehene Zustellung kann nur abgelehnt werden, wenn sie nach der Auffassung des Staates, auf dessen Gebiet sie erfolgen soll, geeignet erscheint, seine Hoheitsrechte zu verletzen oder seine Sicherheit zu gefährden.
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