La presente convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito del quarto strumento di ratificazione previsto nell’articolo 27, secondo capoverso.
Per ciascuno Stato firmatario, che la ratificherà dopo, la convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno dalla data di deposito dello strumento di ratificazione di detto Stato.
Diese Übereinkunft tritt am sechzigsten Tage nach der in Artikel 27 Absatz 2 vorgesehenen Hinterlegung der vierten Ratifikationsurkunde in Kraft.
Für jeden Signatarstaat, der später ratifiziert, tritt die Übereinkunft am sechzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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