- 1)
- a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
- b)
- Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, occorrendo, la somma messa a disposizione nel bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
- c)
- Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate:
- i)
- i contributi dei paesi dell’Unione particolare;
- ii)
- le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
- iii)
- i proventi della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iv)
- i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v)
- i canoni d’affitto, gli interessi e altri diversi proventi.
- 4)
- a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3) i), i paesi dell’Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione.
- b)
- Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi.
- c)
- I contributi sono dovuti al 1° gennaio di ogni anno.
- d)
- Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell’Unione particolare, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
- e)
- Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va riportato secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
- 6)
- a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
- b)
- L’ammontare del versamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
- c)
- La proporzione e le modalità di versamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
- 7)
- a) L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio ha sede l’Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un accordo particolare tra questo paese e l’Organizzazione.
- b)
- Il paese di cui al comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da revisori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.