Il presente trattato rimane aperto alla firma presso la sede dell’Organizzazione durante un anno a decorrere dalla sua approvazione e può essere firmato da ogni Stato che soddisfa le condizioni per diventare parte del trattato giusta l’articolo 20.1) e dall’Organizzazione europea dei brevetti, dall’Organizzazione eurasiatica dei brevetti e dall’Organizzazione regionale africana della proprietà industriale.
Dieser Vertrag liegt nach seiner Annahme ein Jahr lang am Sitz der Organisation zur Unterzeichnung auf und kann von jedem nach Artikel 20 Absatz 1 beitrittsfähigen Staat sowie der Europäischen und der Eurasischen Patentorganisation und der Afrikanischen Regionalen Organisation für gewerblichen Rechtsschutz unterzeichnet werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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