1. Ogni Stato od organizzazione intergovernativa può dichiarare per mezzo di una riserva che le disposizioni dell’articolo 6.1) non si applicano ad alcuna esigenza d’unità dell’invenzione applicabile, giusta il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, a una domanda internazionale.
2. Ogni riserva fatta giusta il paragrafo 1) dev’essere inserita in una dichiarazione che accompagna lo strumento di ratifica del presente trattato o di adesione allo stesso, depositato dallo Stato o dall’organizzazione intergovernativa che fa questa riserva.
3. Ogni riserva formulata giusta il paragrafo 1) può essere revocata in ogni momento.
4. Nessun’altra riserva all’infuori di quella autorizzata giusta il capoverso 1) può essere formulata nei riguardi del presente trattato.
1. Jeder Staat oder jede zwischenstaatliche Organisation kann mittels eines Vorbehalts erklären, dass die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 1 nicht für Erfordernisse hinsichtlich der Einheitlichkeit der Erfindung Anwendung finden, die nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag für internationale Anmeldungen gelten.
2. Vorbehalte nach Absatz 1 sind von dem Staat oder der zwischenstaatlichen Organisation, die den Vorbehalt erklären, in einer der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde zu diesem Vertrag beigefügten Erklärung abzugeben.
3. Vorbehalte nach Absatz 1 können jederzeit zurückgenommen werden.
4. Andere als die in Absatz 1 gestatteten Vorbehalte zu diesem Vertrag sind nicht zulässig.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.