- 1)
- a) L’Unione ha un bilancio preventivo.
- b)
- Il bilancio preventivo dell’Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, nonché il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall’Organizzazione.
- c)
- Sono considerate come comuni alle unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione bensì anche a un’altra o ad altre unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Fatto salvo il paragrafo 5), il bilancio dell’Unione è finanziato dalle seguenti entrate:
- i)
- le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione;
- ii)
- i proventi della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iii)
- i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- iv)
- i canoni d’affitto, gli interessi e altri diversi proventi.
4) L’ammontare delle tasse e somme dovute all’Ufficio internazionale come anche il prezzo di vendita delle sue pubblicazioni sono stabiliti in modo da coprire normalmente tutte le spese sostenute dall’Ufficio internazionale per amministrare il presente trattato.
- 5)
- a) Se un esercizio finanziario si chiude con un disavanzo, gli Stati membri, fatti salvi i commi b) e c), versano contributi per coprire questo disavanzo.
- b)
- L’Assemblea fissa l’ammontare del contributo di ciascun Stato contraente tenendo debito conto del numero di domande internazionali pervenute da ognuno di essi durante l’anno considerato.
- c)
- Se il disavanzo può essere provvisoriamente coperto, totalmente o in parte, da altri mezzi, l’Assemblea può decidere di riportare il disavanzo coperto in tal modo e di non chiedere contributi agli Stati contraenti.
- d)
- Se la situazione finanziaria dell’Unione lo permette, l’Assemblea può decidere che tutti i contributi versati dagli Stati contraenti giusta il comma a) saranno loro rimborsati.
- e)
- Qualora uno Stato contraente non abbia versato il suo contributo giusta il comma b) entro due anni a decorrere dalla data alla quale esso era esigibile secondo la decisione dell’Assemblea, esso non potrà esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell’Unione. Tuttavia, ogni organo dell’Unione può autorizzare tale Stato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno all’organo stesso fintanto che quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
6) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità pratiche del regolamento finanziario.
- 7)
- a) L’Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento unico effettuato da ciascun Stato contraente. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea prende i provvedimenti necessari per l’aumento. Se una parte di questo fondo non è più necessaria, essa viene rimborsata agli Stati contraenti.
- b)
- L’ammontare del versamento iniziale di ciascun Stato contraente a tale fondo o della sua partecipazione a un aumento di esso è stabilito dall’Assemblea in base ai principi simili a quelli previsti nel paragrafo 5)b).
- c)
- Le modalità di versamento sono stabilite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’organizzazione.
- d)
- Ogni rimborso è proporzionale agli importi versati da ciascun Stato contraente, tenuto debito conto delle date di questi versamenti.
- 8)
- a) L’accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l’Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l’Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, questo Stato dispone ex officio di un seggio in seno all’Assemblea e al Comitato esecutivo.
- b)
- Lo Stato di cui al comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
9) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati contraenti oppure da revisori esterni. Essi sono designati, col loro consenso, dall’Assemblea.