Avvocati, agenti di brevetti o altre persone , che abbiano il diritto d’esercitare presso l’ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale è stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l’Ufficio internazionale, l’amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l’amministrazione competente incaricata dell’esame preliminare internazionale.
Rechtsanwälte, Patentanwälte oder andere Personen, welche befugt sind, vor dem nationalen Amt aufzutreten, bei dem die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, haben auch das Recht, vor dem Internationalen Büro, der zuständigen internationalen Recherchenbehörde und der zuständigen mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde in Bezug auf diese Anmeldung aufzutreten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.