1) [Iscrizione di modifiche e altre indicazioni] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale, come prescritto:
2) [Effetti dell’iscrizione nel registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del capoverso 1) produce gli stessi effetti di un’iscrizione che fosse fatta nel registro dell’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; una Parte contraente può tuttavia notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che un’iscrizione di cui al punto i) del capoverso 1) non produce effetti in tale Parte contraente fino a quando l’ufficio di tale Parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.
3) [Emolumenti] Per ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1) può essere riscosso un emolumento.
4) [Pubblicazione] L’Ufficio internazionale pubblica un avviso concernente ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1). Trasmette un esemplare della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
1) [Eintragung von Änderungen und sonstigen Angaben] Das Internationale Büro trägt, wie vorgeschrieben, folgende Angaben in das internationale Register ein:
3) [Gebühren] Für jede nach Absatz 1 vorgenommene Eintragung können Gebühren erhoben werden.
4) [Veröffentlichung] Das Internationale Büro veröffentlicht einen Hinweis hinsichtlich jeder nach Absatz 1 vorgenommenen Eintragung. Es übermittelt dem Amt jeder der betroffenen Vertragsparteien eine Kopie der Veröffentlichung des Hinweises.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.