1) [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione]
- a)
- Qualora il diritto di una Parte contraente preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiarazione, il periodo da essa autorizzato.
- b)
- Qualora il diritto di una Parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente notifica il fatto al Direttore generale, mediante una dichiarazione.
2) [Differimento della pubblicazione] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo:
- i)
- se nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione giusta il capoverso 1), allo scadere del periodo prescritto, oppure,
- ii)
- se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione giusta il capoverso 1)a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti hanno presentato una tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.
3) [Trattamento delle domande di differimento della pubblicazione quando il differimento non è possibile in virtù del diritto applicabile] Qualora sia stata chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale abbia presentato, in virtù del capoverso 1)b), una dichiarazione in base alla quale il suo diritto non contempla il differimento della pubblicazione,
- i)
- fatto salvo il punto ii), l’Ufficio internazionale notifica il fatto al depositario; se, entro il termine prescritto, il depositario non comunica per scritto all’Ufficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l’Ufficio internazionale ignora la richiesta di differimento della pubblicazione;
- ii)
- se, invece di raffigurazioni del disegno o del modello industriale sono allegati alla domanda internazionale campioni del disegno, l’Ufficio internazionale ignora la designazione di detta Parte contraente e notifica il fatto al depositario.
4) [Richiesta di pubblicazione anticipata della registrazione internazionale o di autorizzazione speciale a prendere visione di tale registrazione]
- a)
- Durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; in tal caso il periodo di differimento della pubblicazione di tale o tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto al momento in cui detta richiesta perviene all’Ufficio internazionale.
- b)
- Durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare può anche chiedere all’Ufficio internazionale, in ogni momento, di fornire a un terzo che ha designato un estratto di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo a prendere visione di tale o tali disegni o modelli industriali.
5) [Rinuncia e limitazione]
- a)
- Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.
- b)
- Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l’altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.
6) [Pubblicazione e fornitura di raffigurazioni]
- a)
- Alla scadenza di qualsiasi periodo di differimento applicabile in virtù del presente articolo, l’Ufficio internazionale, previo pagamento degli emolumenti prescritti, pubblica la registrazione internazionale. Se gli emolumenti non sono pagati nel modo prescritto, la registrazione internazionale è cancellata e la pubblicazione non ha luogo.
- b)
- Se in virtù dell’articolo 5.1)iii) alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno, il titolare deve fornire all’Ufficio internazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di raffigurazioni per ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e la pubblicazione non ha luogo.