Nei riguardi di ogni deposito internazionale di disegno o modello industriale fatto dal cittadino di uno Stato contraente non vincolato dall’Atto del 1934, gli articoli 2 a 15 e 18 dell’Atto del 1960, riprodotti in allegato, sono applicati da tutti gli Stati contraenti e dall’Ufficio internazionale.
Auf jede internationale Hinterlegung eines gewerblichen Musters oder Modells, die ein Angehöriger eines durch die Fassung von 1934 nicht gebundenen Vertragsstaates vorgenommen hat, wenden alle Vertragsstaaten und das Internationale Büro die im Anhang wiedergegebenen Artikel 2 bis 15 und 18 der Fassung von 1960 an.
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