- 1)
- a) L’Unione particolare ha un bilancio.
- b)
- Il bilancio dell’Unione particolare comprende le entrate e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se del caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
- c)
- Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche ad un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti entrate:
- i)
- i contributi dei Paesi dell’Unione particolare;
- ii)
- le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
- iii)
- il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale concernenti l’Unione particolare e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iv)
- i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v)
- le pigioni, gli interessi e gli altri diversi proventi.
- 4)
- a) Per determinare la propria quota contributiva secondo il paragrafo 3 i), ciascun Paese dell’Unione particolare figura alla classe nella quale è assegnato per quanto riguarda l’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e paga contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione.
- b)
- Il contributo annuale di ciascun Paese dell’Unione particolare consiste in un ammontare il cui rapporto con la somma totale dei contributi annuali di tutti i Paesi al bilancio dell’Unione particolare è lo stesso che il rapporto tra il numero delle unità della classe nella quale è assegnato e il numero totale delle unità dell’insieme dei Paesi.
- c)
- I contributi sono esigibili il 1° gennaio di ogni anno.
- d)
- Un Paese in ritardo nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell’Unione particolare se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
- e)
- Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, dovranno essere osservati i limiti del bilancio dell’anno precedente secondo le modalità previste dal regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
- 6)
- a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito da un versamento unico effettuato da ciascun Paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
- b)
- L’ammontare del versamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del Paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
- c)
- La proporzione e le modalità di versamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
- 7)
- a) L’accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l’Organizzazione ha la propria sede deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione sono oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l’Organizzazione.
- b)
- Il Paese contemplato al comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia avrà effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più Paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.