- 1)
- a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
- b)
- Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
- c)
- Sono comuni alle Unione le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
- i)
- i contributi dei paesi dell’Unione particolare;
- ii)
- le tasse e le somme riscosse per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
- iii)
- il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iv)
- i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- v)
- le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
- 4)
- a) Per determinare la quota contributiva secondo l’alinea 3 i), i paesi della Unione particolare sono assegnati alla classe cui sono attribuiti rispetto all’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unità stabilito per tale classe in quell’Unione.
- b)
- Il rapporto tra l’ammontare del contributo annuo di ciascuno dei paesi dell’Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell’Unione particolare pagati da questi paesi è uguale al rapporto tra il numero di unità della classe in cui il paese è posto e il numero totale di unità dell’insieme dei paesi.
- c)
- I contributi sono esigibili al 1° gennaio di ogni anno.
- d)
- Un paese in mora nel pagamento dei contributi non può esercitare il suo diritto di voto, in nessuno degli organi dell’Unione particolare, se l’ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale paese può essere autorizzato a conservare l’esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finché quest’ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
- e)
- Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) L’ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
- 6)
- a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
- b)
- L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo del paese per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
- c)
- La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
- 7)
- a) L’Accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
- b)
- Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designi, col loro consenso, dall’Assemblea.