1) Il presente Protocollo rimarrà in vigore senza limitazioni di durata.
2) Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Protocollo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale.
3) La denuncia avrà effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avrà ricevuto la notificazione.
4) La facoltà di denuncia prevista nel presente articolo non potrà essere esercitata da una parte contraente prima dello scadere di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore nei confronti di tale parte contraente.
(1) Dieses Protokoll bleibt ohne zeitliche Begrenzung in Kraft.
(2) Jede Vertragspartei kann dieses Protokoll durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation kündigen.
(3) Die Kündigung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem die Notifikation beim Generaldirektor eingegangen ist.
(4) Das in diesem Artikel vorgesehene Kündigungsrecht kann von einer Vertragspartei nicht vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, zu dem dieses Protokoll für sie in Kraft getreten ist.
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