1) Condizioni da adempiere Le entità seguenti possono firmare il trattato e, su riserva dei paragrafi 2) e 3) e dell’articolo 20.1) e 3), diventarne Parti contraenti:
- i)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi presso il proprio ufficio;
- ii)
- ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale si possono registrare dei marchi con validità sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa, in tutti gli Stati membri o in quegli Stati membri che sono designati a tale scopo nella rispettiva domanda, a condizione che tutti gli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa siano membri dell’Organizzazione;
- iii)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione, per il quale possono essere registrati dei marchi solo tramite l’ufficio di un altro Stato specificato che è membro dell’Organizzazione;
- iv)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi solamente tramite l’ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato è membro;
- v)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati dei marchi solo tramite un ufficio comune ad un gruppo di Stati membri dell’Organizzazione.
2) Ratifica o adesione Ogni entità menzionata al paragrafo 1) può depositare
- i)
- uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente trattato,
- ii)
- uno strumento d’adesione, se non ha firmato il presente trattato.
3) Data di validità del deposito
- a)
- Su riserva del comma b), la data di validità del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è
- i)
- se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1) i), la data in cui lo strumento di questo Stato è stato depositato;
- ii)
- se si tratta di un’organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di questa organizzazione intergovernativa è stato depositato;
- iii)
- se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1)iii), la data alla quale la seguente condizione viene adempiuta: lo strumento di questo Stato e lo strumento dell’altro Stato specificato sono stati depositati;
- iv)
- se si tratta di uno Stato menzionato al paragrafo 1)iv), la data applicabile in virtù del punto ii) precedente;
- v)
- se si tratta di uno Stato, membro di un gruppo di Stati, menzionato al paragrafo 1)v), la data alla quale gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.
- b)
- Ogni strumento di ratifica o di adesione (designato quale «strumento» nel presente comma) di uno Stato può essere accompagnato da una dichiarazione secondo la quale tale strumento deve essere considerato come depositato soltanto se lo strumento di un altro Stato o di un’organizzazione intergovernativa o se gli strumenti di due altri Stati o quelli di un altro Stato e di un’organizzazione intergovernativa, i cui nomi sono indicati e che adempiono alle condizioni necessarie per diventare parti del presente trattato, siano anche depositati. Lo strumento che contiene tale dichiarazione viene considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiarazione è riempita. Tuttavia, se il deposito di uno strumento indicato nella dichiarazione è accompagnato esso stesso da una dichiarazione dello stesso tipo, questo strumento viene considerato come depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest’ultima dichiarazione è riempita.
- c)
- Ogni dichiarazione fatta in virtù del comma b) può essere ritirata totalmente o in parte in qualsiasi momento. Tale ritiro ha validità il giorno in cui il Direttore generale riceve la notifica del ritiro.