Il riferimento, negli articoli 5 e 6.2) dell’Atto di Lisbona, agli articoli 16, 16bis e 17bis della Convenzione generale9 sarà considerato come un riferimento alle disposizioni dell’Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale10 che corrispondono a detti articoli.
Die Bezugnahmen in den Artikeln 5 und 6 Absatz (2) der Lissaboner Fassung auf die Artikel 16, 16bis und 17bis der Hauptübereinkunft8 gelten als Bezugnahmen auf die diesen Artikeln entsprechenden Bestimmungen der Stockholmer Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums9.
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