- A.
- (1) L’introduzione, da parte del titolare del brevetto, nel paese ove questo fu concesso, di oggetti fabbricati in uno dei paesi dell’Unione, non comporterà la decadenza del brevetto.
- (2)
- Ciascuno dei paesi dell’Unione avrà la facoltà di adottare provvedimenti legislativi che prevedano la concessione di licenze obbligatorie, per prevenire gli abusi che potrebbero risultare dall’esercizio del diritto esclusivo conferito col brevetto, per esempio per difetto di attuazione.
- (3)
- La decadenza del brevetto non potrà essere prevista che per il caso in cui la concessione di licenze obbligatorie non sarebbe stata sufficiente per prevenire tali abusi. Nessuna azione per decadenza o per revoca di un brevetto potrà essere proposta prima che siano trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria.
- (4)
- Una licenza obbligatoria non potrà essere domandata per mancata o insufficiente attuazione prima della scadenza di un termine di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda di brevetto, o di tre anni a decorrere dalla concessione del brevetto, dovendo applicarsi il termine che scade più tardi; la licenza sarà rifiutata se il titolare dei brevetto giustifica la sua inazione con motivi legittimi. La licenza obbligatoria sarà non esclusiva e non potrà essere trasferita neppure sotto forma di concessione di una sub‑licenza, che non con la parte dell’impresa o dell’azienda che la utilizza.
- (5)
- Le disposizioni suddette saranno applicabili, con riserva delle modificazioni necessarie, ai modelli di utilità.
B. La protezione dei disegni e modelli industriali non è suscettibile di decadenza né per mancanza di attuazione, né per l’importazione di oggetti conformi a quelli protetti.
- C.
- (1) Se in un paese l’utilizzazione del marchio registrato è obbligatoria, la registrazione non potrà essere annullata se non dopo trascorso un equo periodo e solo nel caso in cui l’interessato non giustifichi la causa della sua inazione.
- (2)
- L’uso di un marchio di fabbrica o di commercio da parte del proprietario, sotto una forma che differisca per alcuni elementi che non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui questo è stato registrato in un paese dell’Unione, non comporterà l’invalidazione della registrazione né diminuirà la protezione accordata al marchio.
- (3)
- L’uso simultaneo dello stesso marchio su prodotti identici o simili, da parte di stabilimenti industriali o commerciali considerati come comproprietari del marchio secondo le disposizioni della legge nazionale del paese nel quale è stata richiesta la protezione, non impedirà la registrazione né diminuirà in alcun modo la protezione accordata a detto marchio in un paese qualsiasi dell’Unione, purché detto uso non abbia per effetto d’indurre il pubblico in errore e non sia contrario all’interesse pubblico.
D. Per il riconoscimento del diritto, non sarà richiesto che il prodotto porti un contrassegno o la menzione del brevetto, del modello di utilità, della registrazione del marchio di fabbrica o di commercio, o del deposito del disegno o modello industriale.