Nella misura in cui la legislazione nazionale di una Parte contraente consente a un beneficiario, a un terzo che agisce per suo conto o a un’entità autorizzata di realizzare esemplari di un’opera in formato accessibile, la legislazione nazionale di detta Parte contraente consente loro anche di importare esemplari in formato accessibile ad uso dei beneficiari senza l’autorizzazione del titolare del diritto.
Sofern die nationale Gesetzgebung einer Vertragspartei einer begünstigten Person, einer in ihrem Namen handelnden natürlichen Person oder einer befugten Stelle gestattet, ein Werkexemplar in einer zugänglichen Form zu erstellen, gestattet ihnen die nationale Gesetzgebung dieser Vertragspartei ebenfalls, ein Werkexemplar in einer zugänglichen Form zum Vorteil der Begünstigten ohne Zustimmung des Rechteinhabers einzuführen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.