Ogni Stato contraente può, con la propria legislazione nazionale, determinare le modalità secondo le quali gli artisti interpreti o esecutori saranno rappresentati, per quanto attiene all’esercizio dei loro diritti, quando molti di essi partecipano ad una stessa esecuzione.
Jeder vertragsschliessende Staat kann durch seine nationale Gesetzgebung bestimmen, wie die ausübenden Künstler bei der Ausübung ihrer Rechte vertreten werden, wenn mehrere von ihnen an der gleichen Darbietung mitwirken.
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