1) Gli autori di opere letterarie hanno il diritto esclusivo di autorizzare: 1° la recitazione pubblica delle loro opere, inclusa la recitazione pubblica mediante qualsiasi mezzo o procedimento; 2° la trasmissione pubblica mediante qualsiasi mezzo della recitazione delle loro opere.
2) Gli stessi diritti sono conferiti agli autori di opere letterarie per tutta la durata dei loro diritti sull’opera originale, per quanto concerne la traduzione delle loro opere.
1) Die Urheber von Werken der Literatur geniessen das ausschliessliche Recht zu erlauben:
2) Die gleichen Rechte werden den Urhebern von Werken der Literatur während der ganzen Dauer ihrer Rechte am Originalwerk hinsichtlich der Übersetzung ihrer Werke gewährt.
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