Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.23 Proprietà intellettuale
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum

0.231.14 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967 (con Protocollo relativo ai Paesi in via di sviluppo)

0.231.14 Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (mit Prot. betreffend die Entwicklungsländer)

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lvlu1/Art. 5

1)  Ogni paese dell’Unione può dichiarare, dal momento della firma della presente Convenzione e prima di essere vincolato dagli articoli 1 a 21 di detta Convenzione e dal presente Protocollo,

a)
che, se è un paese contemplato dall’articolo 1 del presente Protocollo, intende applicarne le disposizioni alle opere il cui paese d’origine è un paese dell’Unione che accetta l’applicazione delle riserve del presente Protocollo, o
b)
che ammette l’applicazione delle disposizioni del Protocollo alle opere delle quali esso è paese d’origine, da parte dei paesi che, nel vincolarsi agli articoli 1 a 21 della presente Convenzione e al presente Protocollo o nel rilasciare una dichiarazione d’applicazione del presente Protocollo in forza della disposizione dei comma a), hanno fatto le riserve autorizzate dal Protocollo stesso.

2)  La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e depositata presso il Direttore generale. Essa prende effetto alla data del deposito.


Art. 6

Ogni paese, vincolato dalle disposizioni del presente Protocollo, che abbia fatto una dichiarazione o una notificazione ai sensi dell’articolo 31.1) della presente Convenzione relativamente ai territori che, alla data della firma della presente Convenzione, non curano in proprio le relazioni con l’estero e si trovano in una situazione analoga a quella dei paesi contemplati nell’articolo 1 del presente Protocollo, può notificare al Direttore generale che le disposizioni dei presente Protocollo saranno applicate a tutti o a parte dei detti territori, eventualmente dichiarando in questa notificazione che un tale territorio si prevarrà di una qualsiasi o di tutte le riserve autorizzate dal presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine autorizzati, hanno firmato il presente Atto.

Fatto a Stoccolma, il 14 luglio 1967.

(Seguono le firme)

Art. 5

1)  Jedes Verbandsland kann nach der Unterzeichnung dieser Übereinkunft jederzeit, bevor es durch die Artikel 1 bis 21 dieser Übereinkunft und durch dieses Protokoll gebunden ist, erklären,

a)
sofern es sich um ein unter Artikel 1 dieses Protokolls fallendes Land handelt, dass es die Bestimmungen dieses Protokolls auf Werke anzuwenden beabsichtigt, deren Ursprungsland ein Verbandsland ist, das die Anwendung der Vorbehalte dieses Protokolls zulässt, oder
b)
dass es die Anwendung dieses Protokolls auf Werke, deren Ursprungsland es ist, durch die Länder zulässt, die in dem Zeitpunkt, in dem sie durch die Artikel 1 bis 21 dieser Übereinkunft und dieses Protokoll gebunden werden oder in dem sie eine Erklärung über die Anwendung dieses Protokolls nach Buchstabe a) abgeben, nach diesem Protokoll erlaubte Vorbehalte in Anspruch nehmen.

2)  Die Erklärung muss schriftlich beim Generaldirektor hinterlegt werden. Sie wird im Zeitpunkt ihrer Hinterlegung wirksam.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.