In derogazione all’articolo 2, capoverso 3, della legge uniforme, ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che l’assegno bancario senza indicazione del luogo di pagamento s’intende pagabile al luogo della sua emissione.
Abweichend vom Artikel 2 Absatz 3 des Einheitlichen Checkgesetzes kann jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile vorschreiben, dass ein Check ohne Angabe des Zahlungsortes als am Ausstellungsorte zahlbar gilt.
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