Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che certi giorni feriali saranno parificati ai giorni festivi legali in quanto concerne il termine di presentazione e qualsiasi altro atto relativo all’assegno bancario.
36 Cfr. la nota all’art. 55 della L uniforme.
Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann vorschreiben, dass für die Vorlegungsfrist und für alle anderen auf den Check bezüglichen Handlungen bestimmte Werktage den gesetzlichen Feiertagen gleichgestellt werden.
39 Vgl. Fussnote zu Art. 55 des Einheitlichen Checkgesetzes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.