0.221.554.1 Convenzione del 7 giugno 1930 che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (con All. e Protocollo)
0.221.554.1 Abkommen vom 7. Juni 1930 über das Einheitliche Wechselgesetz (mit Anlagen und Prot.)
annexI/lvlu1/titII/Art. 75
Il vaglia cambiario o pagherò cambiario o cambiale propria contiene:
- 1.
- la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto25;
- 2.
- la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
- 3.
- l’indicazione della scadenza;
- 4.
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- 5.
- il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
- 6.
- l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
- 7.
- la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
annexI/lvlu1/titII/Art. 75
Der eigene Wechsel enthält:
- 1.
- die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar in der Sprache, in der sie ausgestellt ist28;
- 2.
- das unbedingte Versprechen, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen;
- 3.
- die Angabe der Verfallzeit;
- 4.
- die Angabe des Zahlungsortes;
- 5.
- den Namen dessen, an den oder an dessen Order gezahlt werden soll;
- 6.
- die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;
- 7.
- die Unterschrift des Ausstellers.
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