La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del quinto strumento di ratifica, previsto nell’articolo 8, capoverso 2.
Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratifica.
Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tage nach der in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Hinterlegung der fünften Ratifikationsurkunde in Kraft.
Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Übereinkommen später ratifiziert, tritt es am sechzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
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