1. Nei casi di trasferimento illegittimo diversi da quelli previsti all’articolo 8 e se si è fatto ricorso ad un’autorità centrale entro il termine di sei mesi a partire dal trasferimento, il riconoscimento e l’esecuzione non possono essere rifiutati se non quando:
2. Se non è stato fatto ricorso ad alcuna autorità centrale, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono egualmente applicabili quando il riconoscimento e l’esecuzione sono richiesti entro il termine di sei mesi dalla data del trasferimento illegittimo.
3. In nessun caso il provvedimento può essere oggetto di esame nel merito.
1. Ist in anderen als den in Artikel 8 genannten Fällen eines unzulässigen Verbringens ein Antrag innerhalb von sechs Monaten nach dem Verbringen bei einer zentralen Behörde gestellt worden, so können die Anerkennung und Vollstreckung nur in folgenden Fällen versagt werden:
2. Ist kein Antrag bei einer zentralen Behörde gestellt worden, so findet Absatz 1 auch dann Anwendung, wenn innerhalb von sechs Monaten nach dem unzulässigen Verbringen die Anerkennung und Vollstreckung beantragt wird.
3. Auf keinen Fall darf die ausländische Entscheidung inhaltlich nachgeprüft werden.
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