Gli atti compilati, rilasciati o autenticati da un ufficiale dello stato civile dell’uno degli Stati contraenti e provvisti del sigillo ufficiale non devono essere legalizzati per essere utilizzati nell’altro Stato. Inoltre la competenza di rilasciare certificati di capacità al matrimonio non dev’essere attestata dall’autorità consolare.
Urkunden, die der Zivilstandsbeamte/Standesbeamte des einen Vertragsstaats aufgenommen, ausgestellt oder beglaubigt und mit dem Amtsstempel/Dienstsiegel versehen hat, bedürfen zum Gebrauch in dem anderen Vertragsstaat keiner Beglaubigung (Legalisation). Ehefähigkeitszeugnisse bedürfen ausserdem keiner konsularischen Zuständigkeitsbescheinigung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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