Le Alte Parti Contraenti comunicano alle autorità competenti dei loro paesi rispettivi le istruzioni necessarie per l’applicazione del presente accordo che entra in vigore il 1° ottobre 1950.
Die Hohen Vertragsparteien erteilen den zuständigen Behörden ihrer Staaten die erforderlichen Weisungen zur Durchführung dieser Übereinkunft, die am 1. Oktober 1950 in Kraft tritt.
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