La commissione di conciliazione sarà costituita nel sei mesi che seguiranno l’entrata in vigore del presente trattato.
Qualora la nomina dei membri da designare in comune non avvenisse entro il termine suddetto o, in caso di sostituzione, entro tre mesi a contare dalla vacanza dei seggio, si procederà alle nomine in conformità dell’articolo 45 della convenzione dell’Aia del 18 ottobre 19077 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Die Vergleichskommission ist binnen sechs Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages zu bilden.
Hat die Ernennung der gemeinsam zu bezeichnenden Kommissare in der genannten Frist oder, im Fall einer Ersatzwahl, innerhalb dreier Monate nach dem Freiwerden des Sitzes nicht stattgefunden, so erfolgen die Wahlen gemäss dem Artikel 45 des Haager Abkommens vom 18. Oktober 19076 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle.
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