Le parti contraenti si impegnano a facilitare, nel modo più largo possibile, i lavori della commissione di conciliazione e, in particolare, a usare di tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, allo scopo di permetterle di procedere sul loro territorio alla citazione e all’audizione di testimoni o di periti nonché a visite sopra luogo.
Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, die Arbeiten der Kommission soweit als immer möglich zu fördern und insbesondere alle nach der Landesgesetzgebung zu ihrer Verfügung stehenden Mittel anzuwenden, um es der Kommission zu ermöglichen, auf ihrem Gebiete Zeugen und Sachverständige vorzuladen und zu vernehmen sowie Augenscheine durchzuführen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.