Tutte le controversie, di qualsiasi natura, che sorgessero fra le parti contraenti saranno, in caso d’insuccesso coi procedimenti diplomatici ordinari, sottoposti all’arbitrato o alla conciliazione secondo ciò che decideranno in proposito le parti contraenti.
Jede zwischen den vertragschliessenden Teilen entstehende Streitigkeit irgendwelcher Art soll, falls die gewöhnlichen diplomatischen Mittel versagen, einem Schiedsgerichtsverfahren oder einem Vergleichsverfahren unterworfen werden, je nachdem, was die vertragschliessenden Teile alsdann beschliessen werden.
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