Per facilitare il funzionamento della giustizia arbitrale, quando si tratti di controversie di natura tale da permettere una procedura sommaria, le Potenze contraenti stabiliscono le seguenti regole che saranno osservate in mancanza di stipulazioni differenti e, dato il caso, sotto riserva dell’applicazione delle disposizioni dei capitolo III che non siano contrarie.
In Ermangelung einer vorherigen Vereinbarung bestimmt das Schiedsgericht, sobald es gebildet ist, die Frist, binnen deren ihm die beiden Parteien ihre Schriftsätze einreichen müssen.
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