Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 83

Le Parti possono riservarsi nel compromesso di domandare la revisione della sentenza arbitrale.

In questo caso, e salvo contraria stipulazione, la domanda deve essere diretta al Tribunale che ha pronunziata la sentenza. Essa non può essere motivata che dalla scoperta di un fatto nuovo che sarebbe stato di tal natura da esercitare un’azione decisiva sulla sentenza, e che al momento della chiusura del dibattimento, era ignorato dal Tribunale stesso e dalla Parte che ha chiesto la revisione.

La procedura di revisione non può essere aperta che con decisione del Tribunale che accerti espressamente l’esistenza del fatto nuovo, gli riconosca i caratteri previsti dal paragrafo precedente e dichiari per questo titolo ricevibile la domanda.

Il compromesso stabilisce il termine entro il quale la domanda di revisione dev’essere proposta.

Art. 85

Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten selbst und die Kosten des Schiedsgerichts zu gleichem Anteile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.