Il Tribunale è libero di prendere in considerazione gli atti o i documenti nuovi sopra i quali gli agenti o i procuratori delle Parti richiamassero la sua attenzione.
In questo caso il Tribunale ha il diritto di richiedere la produzione di tali atti o documenti, salvo l’obbligo di darne conoscenza alla Parte contraria.
Die Agenten und die Rechtsbeistände der Parteien sind befugt, beim Schiedsgericht mündlich alle Rechtsbehelfe vorzubringen, die sie zur Verteidigung ihrer Sache für nützlich halten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.