Le Parti hanno il diritto di nominare presso il Tribunale degli agenti speciali, con l’incarico di servire da intermediari fra Esse e il Tribunale.
Esse sono inoltre autorizzate ad incaricare della difesa dei loro diritti e interessi davanti al Tribunale, dei procuratori o degli avvocati nominati da Esse a tale scopo.
I membri della Corte permanente non possono esercitare le funzioni d’agente, procuratore o avvocato, se non in favore della Potenza che li ha nominati membri della Corte.
Jedes von einer Partei vorgelegte Schriftstück muss der anderen Partei in beglaubigter Abschrift mitgeteilt werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.