Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 52

Le Potenze che ricorrono all’arbitrato firmano un compromesso nel quale sono determinati l’oggetto della lite, il termine per la nomina degli arbitri, la forma, l’ordine e i termini entro i quali deve essere fatta la comunicazione prevista dall’articolo 63, e il totale della somma che ciascuna Parte dovrà depositare a titolo d’anticipazione per le spese.

Il compromesso determina parimente, se sia il caso, il modo di nomina degli arbitri, i poteri speciali eventuali del Tribunale, la sua sede, la lingua che adoprerà e quelle di cui autorizzerà l’uso davanti ad esso, e, in generale, tutte le condizioni convenute dalle Parti.

Art. 54

In den Fällen des vorstehenden Artikels erfolgt die Feststellung des Schiedsvertrages durch eine Kommission von fünf Mitgliedern, welche auf die im Artikel 45 Absätze 3–6 angegebene Weise bestimmt werden.

Das fünfte Mitglied ist von Rechts wegen Vorsitzender der Kommission.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.