Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 45

Quando le Potenze contraenti vogliano rivolgersi alla Corte permanente per la risoluzione di una controversia sorta tra Esse, la scelta degli arbitri chiamati a formare il Tribunale competente per decidere questa controversia deve essere fatta nella lista generale dei membri della Corte.

Se il Tribunale arbitrale non è costituito in seguito ad accordo delle Parti, si procede nel modo seguente:

Ciascuna Parte nomina due arbitri, di cui uno soltanto può essere suo nazionale o scelto fra quelli che sono stati da Essa designati come Membri della Corte permanente. Questi arbitri scelgono insieme un capo arbitro.

In caso di parità di voti, la scelta del capo arbitro è conferita ad una terza Potenza designata di comune accordo dalle Parti.

Se non v’è accordo su questo punto, ciascuna Parte designa una Potenza differente e la scelta del capo arbitro è fatta d’accordo dalle Potenze così designate.

Se nel termine di due mesi queste due Potenze non sono riuscite a mettersi d’accordo, ognuna d’Esse presenta due candidati presi dalla lista dei membri della Corte permanente, fuori dei membri designati dalle Parti e che non siano nazionali di nessuna di Esse. La sorte deciderà quale dei candidati così presentati sarà il capo arbitro.

Art. 47

Das Büro ist ermächtigt, seine Räumlichkeiten und seine Geschäftseinrichtung den Vertragsmächten für die Tätigkeit eines jeden besonderen Schiedsgerichtes zur Verfügung zu stellen.

Die Schiedsgerichtsbarkeit des ständigen Schiedshofes kann unter den durch die Reglemente festgesetzten Bedingungen auf Streitigkeiten zwischen anderen Mächten als Vertragsmächten oder zwischen Vertragsmächten und anderen Mächten erstreckt werden, wenn die Parteien übereingekommen sind, diese Schiedsgerichtsbarkeit anzurufen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.