1. L’Associazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera:
2. L’Associazione ha il diritto di trasmettere in codice le sue comunicazioni ufficiali.
1. Die Assoziation geniesst für ihre amtlichen Mitteilungen eine mindestens ebenso günstige Behandlung wie die andern internationalen Organisationen in der Schweiz:
2. Der Assoziation steht das Recht zu, für ihre amtlichen Mitteilungen Codes zu benützen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.