Il Consiglio federale svizzero,
da una parte,
e
il Centro di consulenza sulla legislazione dell’OMC,
dall’altra,
visto l’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo del 30 novembre 19992 che istituisce il Centro di consulenza giuridica sulla legislazione dell’OMC che prevede che il Centro di consulenza abbia sede a Ginevra,
visto l’articolo 10 paragrafo 3 del suddetto Accordo che menziona la conclusione di un accordo di sede con il Governo svizzero,
animati dal desiderio di disciplinare le loro relazioni in un accordo di sede,
hanno convenuto quanto segue:
Der Schweizerische Bundesrat
einerseits
und
das Internationale Beratungszentrum für WTO-Recht
anderseits,
gestützt auf Artikel 10 Absatz 1 des Abkommens vom 30. November 19992 über das Internationale Beratungszentrum für WTO-Recht, der Genf als Sitz des Beratungszentrums bezeichnet,
gestützt auf Artikel 10 Absatz 3 dieses Abkommens, der den Abschluss eines Sitzabkommens mit der Schweizerischen Regierung vorsieht,
in dem Wunsche, ihre Beziehungen in einem Sitzabkommen zu regeln,
sind wie folgt übereingekommen:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.