1. I funzionari del Centro di consulenza che non sono cittadini svizzeri non sono assoggettati alla legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sull’assicurazione per l’invalidità, sull’assicurazione contro la disoccupazione, sul regime degli assegni per perdita di guadagno e sulla previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Lo statuto dei funzionari di nazionalità svizzera è disciplinato mediante scambio di lettere8.
2. I funzionari del Centro di consulenza, di cittadinanza estera o svizzera, non sono tenuti ad affiliarsi all’assicurazione malattie svizzera. Ciononostante possono chiedere di essere sottoposti a tale assicurazione.
3. I funzionari del Centro di consulenza non sono assoggettati all’assicurazione contro gli infortuni obbligatoria in Svizzera, sempreché il Centro di consulenza accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali.
1. Die Beamten des Beratungszentrums, welche die schweizerische Staatsangehörigkeit nicht besitzen, unterliegen nicht der schweizerischen Gesetzgebung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, die Invalidenversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Erwerbsersatzordnung und die obligatorische berufliche Alters‑, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge.
Die Stellung der Beamten schweizerischer Staatsangehörigkeit wird durch Briefwechsel8 geregelt.
2. Die Beamten des Beratungszentrums, ob ausländischer oder schweizerischer Nationalität, sind nicht verpflichtet, sich der schweizerischen Krankenversicherung anzuschliessen. Sie können aber die Unterstellung unter die schweizerische Krankenversicherung verlangen.
3. Die Beamten des Beratungszentrums unterstehen nicht der obligatorischen schweizerischen Unfallversicherung, sofern das Beratungszentrum ihnen einen gleichwertigen Schutz gegen die Folgen von Berufs- und Nichtberufsunfällen und Berufskrankheiten gewährt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.