Gli edifici, o le parti di edifici, ed il terreno attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini della Federazione internazionale, sono inviolabili. Nessun rappresentante dei poteri pubblici svizzeri può accedervi senza l’esplicito consenso del Segretario generale della Federazione internazionale o della persona da lui designata.
Die Gebäude oder Gebäudeteile und das anliegende Gelände, die von der Internationalen Föderation für ihre eigenen Zwecke benützt werden, sind, wer immer ihr Eigentümer ist, unverletzbar. Kein Vertreter schweizerischer Behörden darf sie ohne ausdrückliche Zustimmung des Generalsekretärs der Internationalen Föderation oder der von ihm bezeichneten Person betreten.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.