I funzionari e i periti dell’Organizzazione godono delle immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti.
Die Beamten und die Experten der Organisation geniessen die Befreiung von der Gerichtsbarkeit für die in Ausübung ihrer Tätigkeit vollzogenen Handlungen, einschliesslich ihrer mündlichen und schriftlichen Äusserungen.
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