1. Il Consiglio federale garantisce all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (detta qui di seguito «Organizzazione») l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono in qualità d’istituzione internazionale.
2. Esso riconosce all’Organizzazione, e ai suoi membri, per quanto concerne i loro rapporti con la stessa, una completa libertà di riunione, comportante la libertà di discussione e di decisione.
1. Der Bundesrat gewährleistet der Weltorganisation für geistiges Eigentum (im folgenden Organisation genannt) die ihr als internationale Institution zustehende Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit.
2. Insbesondere erkennt er der Organisation sowie deren Mitgliedern in ihren Beziehungen zu ihr die uneingeschränkte Versammlungsfreiheit, einschliesslich der Redeund Beschlussfreiheit, zu.
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