Le disposizioni contenute nei modus vivendi del 1921 e del 1926 e nelle convenzioni complementari conchiuse tra il Dipartimento Politico Federale e la Società delle Nazioni, in quanto non siano state modificate dal presente accordo, sono applicabili mutatis mutandis all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Soweit durch das vorliegende Abkommen nichts anderes bestimmt wird, sind die Modi vivendi von 1921 und 1926 und die zusätzlichen Vereinbarungen zwischen dem Eidgenössischen Politischen Departement und dem Völkerbund auf die Weltgesundheitsorganisation mutatis mutandis anwendbar.
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