1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità può ricevere e possedere qualsiasi fondo, divisa, numerario o altro valore mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.
2. Il presente articolo è pure applicabile agli Stati membri nelle relazioni con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
1. Die Weltgesundheitsorganisation kann alle Guthaben, Devisen, Bargeld und andere bewegliche Werte entgegennehmen und verwahren und darüber sowohl in der Schweiz als auch in ihren Beziehungen mit dem Ausland frei verfügen.
2. Dieser Artikel findet auch auf die Mitgliedstaaten in bezug auf ihre Beziehungen zur Weltgesundheitsorganisation Anwendung.
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