1. Il Consiglio federale svizzero garantisce all’Unione internazionale delle telecomunicazioni (detta qui di seguito Unione) l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono come istituzione internazionale.
2. Le riconosce in particolare, come anche ai suoi Membri, quanto ai rapporti con la medesima, una completa libertà di riunione, comportante libertà di discussione e di decisione.
1. Der Bundesrat gewährleistet dem Internationalen Fernmeldeverein (nachstehend Verein genannt) die ihm als internationaler Institution zustehende Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit.
2. Insbesondere erkennt er dem Verein sowie dessen Mitgliedern in ihren Beziehungen zu diesem die uneingeschränkte Versammlungsfreiheit, einschliesslich der Rede‑ und Beschlussfreiheit, zu.
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