1. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale può ricevere e possedere qualsiasi fondo, divisa, numerario o altro valore mobile e ha la facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera, sia nelle sue relazioni con l’estero.
2. Il presente articolo è applicabile agli Stati membri nelle loro relazioni con l’Organizzazione Meteorologica Mondiale.
1. Die Meteorologische Weltorganisation kann alle Guthaben, Devisen, Bargeld und andere beweglichen Werte entgegennehmen und verwahren und darüber sowohl in der Schweiz als auch in ihren Beziehungen mit dem Ausland frei verfügen.
2. Dieser Artikel findet auch auf die Mitgliedstaaten in bezug auf ihre Beziehungen zur Meteorologischen Weltorganisation Anwendung.
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