Gli impianti di telecomunicazioni esercitati dall’Ufficio europeo delle Nazioni Unite non possono essere utilizzati per emissioni aventi un carattere incompatibile con le disposizioni delle lettere che il Capo del Dipartimento politico federale e il Segretario generale delle Nazioni Unite si sono scambiate il 22 ottobre 19466 e il 31 gennaio 19477.
Die durch den Europäischen Sitz der Vereinten Nationen betriebenen Fernmeldeeinrichtungen dürfen nicht für Sendungen verwendet werden, deren Charakter mit dem Inhalt der zwischen dem Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departementes und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen am 22. Oktober 19465 und 31. Januar 19476 gewechselten Briefe unvereinbar ist.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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