1) Il Direttore generale dell’Organizzazione sarà il Depositario del presente Protocollo.
2) Il Depositario dovrà in particolare notificare con sollecitudine a tutte le Parti alla Convenzione;
3) Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmetterà una copia autenticata dell’originale al Segretariato delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
1) Der Direktor der Organisation ist Verwahrer dieses Protokolls.
2) Der Verwahrer notifiziert allen Vertragsparteien des Übereinkommens umgehend
3) Sogleich nach Inkrafttreten dieses Protokolls übermittelt der Verwahrer dem Sekretariat der Vereinten Nationen eine beglaubigte Abschrift der Urschrift zur Registrierung und Veröffentlichung nach Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen4.
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