(1) Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione gode, in ogni Stato contraente, del trattamento più favorevole concesso da questo Stato a qualsiasi altra organizzazione internazionale.
(2) Le comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione non possono essere sottoposte a censura, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato.
(1) Bei ihrem amtlichen Nachrichtenverkehr und bei der Übermittlung aller ihrer Schriftstücke geniesst die Organisation in jedem Vertragsstaat die günstigste Behandlung, die dieser Staat einer anderen internationalen Organisation gewährt.
(2) Der amtliche Nachrichtenverkehr der Organisation, gleichviel mit welchem Nachrichtenmittel, unterliegt nicht der Zensur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.