Nella misura necessaria alla realizzazione dello scopo statutario, il Fondo di Ristabilimento può:
Nell’esercizio dei diritti previsti da questo articolo, il Fondo di Ristabilimento terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal Governo di qualsiasi Stato membro.
Soweit es die Erreichung seines satzungsmässigen Zwecks erfordert, kann der Wiedereingliederungsfonds
Bei Ausübung der in diesem Artikel vorgesehenen Rechte trägt der Wiedereingliederungsfonds allen von der Regierung eines Mitgliedstaats erhobenen Vorstellungen Rechnung.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.